C’era una volta il lavoro tramite «Voucher»: semplici buoni-paga del valore di € 10, che potevano essere acquistabili da imprese e privati per essere scambiati con un’ora di lavoro del prestatore.
Il «lavoro accessorio» (così la definizione normativa) era stato introdotto dalla Riforma Biagi del 2003 con la finalità di contrastare l’abusivismo nei cosiddetti «lavoretti o secondi lavori», rivolgendosi, perlomeno originariamente, a categorie svantaggiate di prestatori e committenti attivi in determinati settori: le progressive istanze di flessibilità, hanno condotto i vari Governi dal 2008 in poi a estenderne il campo di applicazione, tanto che nel 2015, dopo il Jobs Act, i voucher erano pressoché spendibili in tutti i settori produttivi. Secondo alcuni sindacati, tuttavia, questa espansione risultava eccessiva e l’istituto, pur nato per contrastare il lavoro nero, era utilizzato per mascherare nuovi fenomeni di abusivismo e precarietà: sostenendo questa tesi, la CGIL si era fatta altresì promotrice di un referendum abrogativo della materia, che non si è tenuto solo perché, all’alba della stessa consultazione (nel marzo 2017), il Governo Gentiloni ha provveduto direttamente all’abrogazione delle relative norme.
Un qualcosa di apparentemente simile ai voucher, tuttavia, è stato subito reintrodotto con il «lavoro occasionale» (d.l. 50/2017): per ricorrere a tali prestazioni, sono operativi due canali telematici differenti a seconda del committente: per i professionisti e le imprese (solo se sotto i 6 dipendenti, 9 se l’azienda è turistica, in quanto organici superiori escludono tout court l’accesso all’istituto) è attivo «PrestO» (costo orario € 12,41), mentre le persone fisiche utilizzano il canale del «Libretto Famiglia» (costo orario € 10,00). Entrambe le fattispecie, invero, si caratterizzano per forti limiti nei compensi (sia per i lavoratori sia per committenti), nella durata della prestazione (280 ore all’anno), nonché nella vincolatività delle comunicazioni preventive.
Il nuovo istituto non ha raggiunto affatto la popolarità del suo predecessore: secondo i dati INPS, se nel 2016 i lavoratori che avevano ricevuto voucher erano stati complessivamente poco meno di 1.800.000, nel 2018 i prestatori di lavoro occasionale non raggiungono le 30.000 unità mensili (15/20.000 con PrestO e 7/9.000 con il Libretto Famiglia).
Per ovviare all’abrogazione del lavoro accessorio, dunque, le imprese hanno preferito virare su altre forme di flessibilità, utilizzando rapporti di somministrazione, a termine o part time, oppure hanno affidato l’esecuzione del servizio a imprese terze o a lavoratori autonomi: dai dati disponibili, tuttavia, appare difficile credere che tali forme di lavoro abbiano potuto assorbire tutti gli ex beneficiari di voucher.
Non stupisce, allora, se da più parti si è parlato di modificare nuovamente il lavoro occasionale: già con la prossima emanazione del “codice del lavoro”, preannunciata dal Ministro del Lavoro, potrebbero essere introdotte novità significative.