A partire dal mese di luglio 2016, stando alle norme europee sugli alimenti dietetici (regolamento Ue n. 609/2013) non esisteranno più “alimenti destinati ad una alimentazione particolare”, ma gli alimenti verranno differenziati in base alla necessità specifica del consumatore e dovranno essere resi riconoscibili attraverso claim sulle etichette, in conformità alle norme del regolamento CE n. 1924/2006.
Per quello che riguarda però gli alimenti gluten free come ci si dovrà comportare? Nel caso il prodotto contenga glutine, rimane obbligatorio segnalarlo (così come per tutti i tipi di allergeni), mentre l’indicazione di assenza o di basso contenuto resta facoltativa.
Volendo evidenziare questa specificità, è obbligatorio attenersi alle prescrizioni di regolamento, esplicitando che il prodotto è “senza glutine” se il contenuto non è superiore ai 20 mg/kg, mentre si potrà indicare “con contenuto di glutine molto basso” soltanto se il contenuto di glutine non supererà i 100 mg/kg.
Per quello che riguarda i prodotti contenenti avena, dovrà trattarsi di avena non contaminata dal contatto con segale, orzo, frumento o loro varietà e, perché il prodotto possa essere identificato con la denominazione “senza glutine” o “ a basso contenuto di glutine”, non dovrà contenere più di 20 mg/kg.
Per affiancare al claim la dicitura “specificatamente formulato per persone intolleranti al glutine” oppure “specificatamente formulato per celiaci” però, è necessario che l’alimento sia effettivamente preparato con ingredienti naturalmente privi di glutine.
Per quello che riguarda gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, per i quali l’utilizzo di glutine è vietato, non si dovrà evidenziare l’assenza o il basso contenuto di glutine, perché si violerebbe una delle pratiche legali dell’informazione (art. 7, reg. 1169/2011).
Gluten Free: come e quando segnalarlo
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